I clienti di Paolo Fusilli Broker di assicurazione non soddisfatti dei contratti o servizi forniti, nonché dei comportamenti dei suoi produttori diretti, nonché dei collaboratori di questi ultimi, con cui entrano in contatto, possono comunicare i loro reclami per iscritto (posta, efax, email/PEC) all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:
nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
numero della polizza e nominativo del contraente;
numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura del Broker Paolo Fusilli fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla sua ricezione, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187 – Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario,
a) il contraente/assicurato o l’avente diritto ha facoltà di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
d) il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail:fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela;
copia del reclamo presentato al Broker di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dallo stesso;
ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze.
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale quali:
Conciliazione Paritetica
Negoziazione Assistita
Mediazione
Arbitrato Irrituale
Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte del Broker delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.
I reclami relativi ad aspetti di trasparenza informativa dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione, devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma.”
iscritto al RUI sezione B000154468, soggetto al controllo dell’ IVASS
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